Descrizione

Elenco domande frequenti sui PCTO


– Cosa sono i PCTO?

La definizione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento è stata definita con chiarezza dalle Linee-Guida formulate dal Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato in parte l’Alternanza Scuola-Lavoro, introdotta dalla Legge n. 107/2015.

Si tratta di esperienze educative, coprogettate dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzate a far acquisire agli studenti e alle studentesse occasioni formative di qualificato profilo.

L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali, contribuire ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, far maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento, sullo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità.

 

– Qual è la loro durata complessiva triennale?

A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 i PCTO devono essere attuati per una durata complessiva:

  1. a) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
  2. b) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Per la validità dei PCTO è necessaria la frequenza di almeno 3/4 delle attività programmate

 

– Gli studenti e le studentesse possono scegliere se partecipare ai PCTO?

La partecipazione ai PCTO non è volontaria, ma obbligatoria. Ciascuna istituzione scolastica è tenuta ad inserire tali attività nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e a garantire il loro corretto svolgimento al fine di raggiungere gli obiettivi formativi individuati.

 

– Lo svolgimento delle ore di PCTO è rilevante per l’ammissione all’Esame di Stato?

Sì,  lo svolgimento dell’attività nell’ambito dei PCTO, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, è uno dei requisiti di ammissione all’Esame di Stato.

 

– Le esperienze PCTO sono rilevanti nel colloquio d’Esame?

Si . Secondo la vigente normativa, nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare, fra l’altro, “di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito le esperienze svolte nell’ambito dei Pcto, con riferimento al complesso del percorso effettuato”.

E’ pertanto necessario che, nel corso del Triennio, gli studenti e le studentesse tengano un diario di bordo nel quale raccogliere tutte le informazioni e i dati relativi ai diversi percorsi svolti.

 

– Quale è il ruolo del Tutor PCTO di classe?

Il Tutor PCTO di classe è una figura cardine in quanto segue i vari percorsi dalla progettazione alla realizzazione, monitorando tutto il processo, correggendolo se necessario, valutandolo e comunicandone gli esiti agli organi scolastici preposti.

In particolare il Tutor PCTO svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il  tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

 

– Qual è la configurazione giuridica degli studenti e le studentesse durante il PCTO?

La configurazione giuridica del singolo/la studente/ssa durante le attività di PCTO, fin dal momento in cui fa ingresso nella struttura ospitante, è equiparata a quella del lavoratore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ vietata la costituzione di qualsiasi rapporto di lavoro.

 

– Chi provvede alla formazione per la sicurezza sul lavoro degli studenti e le studentesse?

La formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro è affidata interamente alle scuole.

Il Soggetto Ospitante deve garantire, poi, che gli studenti e le studentesse siano adeguatamente informati e formati sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro e sulle misure e procedure di prevenzione e protezione.

 

– Cosa accade in caso di comportamento non idoneo da parte di uno studente o studentessa durante le attività di PCTO?

Eventuali inadempienze o comportamenti scorretti vanno immediatamente comunicati alla scuola che provvederà, se opportuno, a sanzionare i fatti riportati. Nel patto formativo che viene sottoscritto dallo/la studente/ssa e dagli esercenti la potestà genitoriale, viene chiaramente esplicitato l’obbligo del rispetto delle regole di buona condotta. Come precisato dal Miur: “Per queste o per altre ragioni, la struttura ospitante ha facoltà di interrompere il percorso di PCTO, anche limitatamente al singolo/la studente/ssa inadempiente agli obblighi assunti con il Patto formativo, ferma restando la possibilità di applicare il Regolamento di Istituto o lo Statuto delle studentesse e degli studenti e le studentesse ai fini dell’irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dello/la studente/ssa”.

 

–  Se uno studente ripete l’anno scolastico deve svolgere nuovamente le attività di PCTO?

Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e D.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo le attività PCTO poiché, come previsto dalla Legge n. 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe.

Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

Allegati

FAQ relative al PCTO

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